Regolamento

PRINCIPI  GENERALI

ART 1 Nella scuola e nelle sue vicinanze il personale, gli alunni e i frequentatori devono tenere un contegno reciprocamente rispettoso, che tenga conto delle persone, dei loro ruoli, compiti e doveri.

I docenti abbiano coscienza dei diritti e dei – doveri degli alunni: gli studenti rispettino i docenti, il personale ATA, i frequentatori; i genitori siano consapevoli dei doveri degli studenti come cittadini e come alunni, e sappiano comprendere e sostenere il personale scolastico nelle difficoltà del suo compito.

Tutti si adoperino per un’efficace partecipazione alla vita scolastica.

ART 2 Non sono ammesse discriminazioni, intolleranze, violenze, prevaricazioni e ostilità verso chiunque per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.

A quanti operano nella scuola, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, è garantita libertà d’organizzazione e di espressione.

COMUNICAZIONI ED AFFISSIONI

ART 3 All’interno dell’edificio scolastico sono disponibili spazi per comunicazioni di esterni (locandine, manifesti, messaggi) purché di carattere educativo o culturale La presidenza, dopo averle autorizzate, provvede a farle esporre.

ART 4 In casi particolari le comunicazioni possono essere divulgate alle classi previa autorizzazione della presidenza con cui devono essere concordate le modalità di distribuzione.

La diffusione di documenti da parte di estranei può avvenire esclusivamente fuori della scuola.

COMPORTAMENTO

ART. 5 Come da indicazioni ministeriali non è consentito l’uso dei cellulari durante le lezioni e le attività didattiche. Tutte le componenti dell’istituto sono tenute ad attenersi a questa disposizione.

ART. 6 E’ consentito l’ingresso nei locali della scuola – oltre al personale docente e non docente e agli studenti iscritti – solo alle persone che ne abbiano giustificati motivi: genitori, fornitori, e chiunque debba accedere agli uffici . Per ragioni di sicurezza, i visitatori sono tenuti a dichiarare il proprio nominativo e il motivo della visita agli addetti alla portineria.

VIGILANZA SUGLI STUDENTI

ART. 7 Gli insegnanti devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Essi devono vigilare sugli studenti quando sono in aula. Durante l’intervallo la vigilanza viene effettuata dai docenti su turni predisposti dalla Presidenza. In assenza dei turni specifici provvedono alla sorveglianza i docenti dell’ora immediatamente precedente l’intervallo.

ART. 8 I collaboratori scolastici devono vigilare sugli studenti nei corridoi, nei servizi,  e durante le momentanee assenze dei docenti. Essi devono essere reperibili nei posti di vigilanza a loro assegnati.

ORARIO DELLE LEZIONI

ART 9 La scuola apre alle ore 8,00 e le lezioni iniziano alle 8,30. Gli studenti devono trovarsi in aula prima di tale orario.

Si concede una tolleranza massima di 10 minuti per eventuali ingressi in ritardo. Oltre le 8.40, tutti gli studenti aspetteranno in cortile il suono della campanella relativa alla seconda ora di lezione prevista per le ore 9.20;

ART 10 Per venire incontro alle esigenze degli alunni provenienti da fuori Roma la presidenza può concedere permessi di entrata posticipata ( fino ad un massimo di 10’) e di uscita anticipata (fino ad un massimo di 10’), anche permanenti ,a quegli allievi che documentino in modo adeguato l’incompatibilità dell’orario dei mezzi di trasporto usati con quello della classe.

FREQUENZA

 Art. 11 La frequenza alle lezioni è un diritto / dovere ed è pertanto obbligatoria.

RITARDI, USCITE ANTICIPATE, ASSENZE

ART. 12 Un positivo esito scolastico è favorito anche da una partecipazione costante e puntuale, pertanto per limitare assenze e ritardi eccessivi e ingiustificati, si norma come segue:

ENTRATA

Art. 13

A) Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con puntualità entro e non oltre le ore 8.20;

B) L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.30.

C) Si concede una tolleranza massima di 10 minuti per eventuali ingressi in ritardo. Oltre le 8.40, tutti gli studenti aspetteranno in cortile il suono della campanella relativa alla seconda ora di lezione prevista per le ore 9.20;

D) Si ricorda che sono concesse ad ogni studente n.6 entrate alla seconda ora per quadrimestre;

E) Le entrate in ritardo dovranno essere obbligatoriamente riportate sul libretto scolastico. Non saranno ammessi studenti privi di libretto; Al superamento di tale limite si potrà essere ammessi alle lezioni solo se un genitore giustificherà personalmente, in Presidenza, il motivo dei ritardi; Non saranno conteggiati nel numero dei ritardi quelli determinati da documentati e accertabili disservizi dei mezzi di trasporto pubblico.

F) Si ricorda che sono esclusi da tali disposizioni gli studenti che: · Usufruiscono di eventuali permessi speciali di entrata richiesti dai genitori in forma scritta, per esigenze particolari;

· Vengono accompagnati dai propri genitori per esigenze particolari.

G)Ingressi posticipati (non oltre le ore 10,10) prevedono, per gli alunni minorenni , giustificazione scritta firmata da un genitore.

USCITA

Art. 14

A) L’orario di uscita è alle ore 14.50. Solo per il primo biennio, come previsto dal monte ore di Istituto, un giorno a settimana l’orario di uscita è alle ore 14.00.

 B) Le richieste di uscita opportunatamente motivate e firmate da un genitore sul libretto scolastico saranno accettate solo se presentate dallo studente entro le ore 9.20.

C) Le uscite dovranno essere obbligatoriamente riportate sul libretto scolastico. Non saranno consentite uscite anticipate agli studenti privi di libretto; Si ricorda che sono concesse ad ogni studente n.6 uscite anticipate per quadrimestre;

E) Si precisa che le uscite dopo la ricreazione saranno concesse solo dopo che l’insegnante dell’ora successiva avrà annotato l’uscita sul giornale di classe;

F) Non sarà consentito uscire durante la ricreazione;

G) Si ricorda che sono esclusi da tali disposizioni gli studenti maggiorenni o minorenni che: · usufruiscono di eventuali permessi speciali di uscita richiesti dai genitori in forma scritta, per esigenze particolari; · vengono prelevati dai propri genitori per esigenze particolari.

H) Si precisa che solo in casi eccezionali potranno essere accettate richieste inviate dai genitori a mezzo e-mail, con la firma autografata e documento di riconoscimento di un genitore.

ASSENZE

ART. 15 Assenze, ritardi e uscite anticipate devono essere giustificate dai genitori. I maggiorenni possono giustificarsi da soli, ma le  assenze saranno comunque segnalate alla famiglia.

Il giorno stesso del rientro gli studenti devono presentare la giustificazione al docente della prima ora. Questi ha !’obbligo di richiederla

ART. 16

A) I giorni di assenza dalle lezioni vanno giustificati tramite l’apposito libretto debitamente firmato dai genitori o da chi ne fa le veci all’atto della consegna;

B) Gli studenti, nel giorno successivo all’assenza, sono tenuti a presentare la giustificazione che deve essere verificata e registrata sul giornale di classe dall’insegnante della prima ora di lezione;

C) La mancata presentazione della giustificazione comporterà un’ammonizione scritta il giorno seguente e la segnalazione alla famiglia. Il coordinatore di classe è tenuto ad informare il vicepreside e la famiglia in caso di assenze ripetute e a convocarla qualora esse incidano sul rendimento scolastico dell’alunno. Tali segnalazioni sono valide anche per gli studenti maggiorenni;

D) Per le assenze superiori a cinque giorni, tenuto conto anche dei giorni festivi, lo studente deve presentare certificato medico indicante il periodo della relative assenza. Non potranno essere ammessi in classe gli alunni che ne saranno sprovvisti;

E) Se sono previste assenze per importanti motivi familiari o impegni sportivi superiori ai cinque giorni, va data comunicazione anticipata alla Presidenza. Al rientro a scuola, l’alunno presenterà apposita giustificazione con firma del genitore o di chi ne fa le veci;

F) Per le assenze oggetto di deroga da parte del collegio dei docenti (malattia, impegni sportivi, ecc…), i relativi documenti giustificativi (certificati medici e dichiarazioni delle società sportive), dopo il controllo e la registrazione da parte dei docenti della prima ora di lezione sul giornale di classe, saranno consegnati presso l’ufficio della vicepresidenza di riferimento, in modo che non risultino nel computo totale delle assenze di ciascuno studente.

ART. 17 Le assenze collettive – a qualunque motivo dovute – devono essere giustificate, eventualmente con una presa d’atto dell’assenza da parte dei genitori.

INTERVALLO   E SPOSTAMENTI

ART. 18

A) Per tutte le classi sono fissati due intervalli della durata di 10 minuti tra la 2° e la 3° di lezione e di 15 minuti tra la 5° e la 6° ora di lezione: l’inizio e la fine degli intervalli saranno annunciati dal suono della campanella. In particolare, coloro che usufruiscono del servizio bar dovranno farlo rispettando tale orario. Durante gli intervalli, la sorveglianza è effettuata a turno dagli insegnanti incaricati e gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e decoroso;

B) Non è consentito accedere ai distributori di bevande e snack durante le ore di lezione, né durante il cambio dell’ora; C) Al cambio dell’ora gli studenti sono tenuti a rimanere nelle proprie classi. Non sono consentite soste e disturbo nei corridoi; D) A discrezione dell’insegnante è permesso uscire durante le ore di lezione, solo in caso di reale necessità ed uno studente per volta;

E) Per gli spostamenti nei laboratori, palestra e durante gli intervalli, gli studenti dovranno provvedere a custodire gli effetti personali, poiché la scuola non risponde di beni e oggetti personali lasciati incustoditi.

DIVIETO DI FUMARE

ART. 19 In ottemperanza alla legge, L. n. 3/2003, art.51, è fatto divieto di fumare in tutti i locali della scuola, sia per i docenti che per gli studenti. Si ricorda che la legge in vigore (L. n. 584/75, art.7 e successive modificazioni, art.3, c.4 DL n. 104/2013) prevede precise sanzioni contro i trasgressori. In ottemperanza al DL n.104 del 12/09/2013 è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’Istituzione scolastica.

 

DIVIETO DI USO DI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

ART. 20

A) E’ rigorosamente vietato ai docenti e agli studenti l’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici di comunicazione privati all’interno delle aule e dei locali dove si effettua attività didattica. In caso di infrazione, il docente è tenuto a ritirare il dispositivo elettronico, che verrà restituito, a fine mattinata, previa ammonizione scritta sul registro di classe.

E’ vietata altresì agli alunni la diffusione in qualunque forma nella rete internet di filmati o registrazioni aventi per oggetto soggetti, cose o episodi relativi all’ambito dell’istituzione scolastica.

B) E’ vietato altresì l’uso di dispositivi elettronici quali tablet, lettori MP3, notebook, etc., se non per scopi didattici;

USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE

ART 21 L’uso di laboratori ed aule speciali fuori orario scolastico è possibile purché ci sia un docente responsabile della struttura che prenoti, sull’apposito registro, lo spazio in questione.

ART 22 La responsabilità dei laboratori è affidata annualmente ai docenti dal Preside.

ART 23 Locali, arredi, strutture devono essere conservati nel migliore dei modi. I danni provocati da chiunque dovranno essere risarciti.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

ART.24

 Durante l’anno scolastico sono previsti incontri scuola-famiglia. I colloqui individuali tra genitori e insegnanti possono essere richiesti previo appuntamento.

Il Dirigente dell’Istituto riceve per appuntamento.

Gli orari di accesso agli uffici di segreteria sono resi noti con comunicati diretti nella sede scolastica e sul sito web.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 25

 I provvedimenti disciplinari per gli studenti sono:

1)  l’ammonizione verbale (annotata sul registro di classe)

2)    l’ammonizione scritta

3)   la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni. La sanzione n. 1 è data dall’insegnante, dal Preside o dal Consiglio di classe. La sanzione n. 2 è data dal Preside o dal Consiglio di classe. La sanzione n. 3 è data dal Consiglio di classe (secondo quanto previsto dal DPR 297/94 art. 328 c.2,4,6)

 

Le sanzioni si applicano nei seguenti casi :

1)   comportamenti di abituale negligenza e inosservanza delle norme scolastiche e dei doveri degli studenti;

2)    episodi di intolleranza , di insubordinazione, di violenza fisica o verbale, di mancanza di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola e dei frequentatori della stessa;

3)   comportamenti prevaricatori o violenti ecc nei confronti degli altri studenti;

4)   atti vandalici nei confronti del patrimonio scolastico immobile e mobile e degli oggetti di proprietà di altri;

5)   atti contrari alla decenza e alle regole di civile convivenza scolastica;

6)    assenze ripetute da singole ore di lezione;

7)   assenze totalmente prive di giustificazione ripetute per giorni;

8)   mancato rispetto del divieto di fumare;

9)   eventi che turbano il normale andamento didattico e disciplinare della vita scolastica.

Le mancanze non particolarmente gravi , possono essere punite nei modi a loro consentiti da un docente o dal Preside. In tutti gli altri casi la sanzione deve essere data dal Consiglio di classe (con la presenza dei rappresentanti eletti dei genitori e degli studenti)

MODALITÀ’ DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

ART. 26 ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

a)     Assemblee degli Studenti

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli sulla  base dello Statuto delle studentesse e  degli studenti  (D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 e D.P.R. n. 235 del 21.11.2007). Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto.

b)     Assemblea di istituto

Le Assemblee d’Istituto autorizzate, che si configurano come sospensione della normale attività didattica, sono un momento importante della vita scolastica e pertanto richiedono la massima partecipazione dei vari Organi dell’Istituzione Scolastica.Le Assemblee di Istituto sono gestite autonomamente dagli studenti quale occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento di problemi della Scuola e della Società. Il personale della Scuola al fine di garantire il pacifico svolgimento dei lavori si impegna a prestare una sorveglianza generica a favore degli Studenti.L’Assemblea d’Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d’istituto.L’ordinato svolgimento dell’Assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco o dal Presidente eletto dall’Assemblea stessa. E’ necessario, pertanto, procedere, in apertura di Assemblea, all’elezione del Presidente.E’ consentito lo svolgimento di un’Assemblea d’Istituto al mese, nei limiti delle ore di lezione di una giornata utilizzando tutti i giorni della settimana a rotazione e compatibilmente con la garanzia di svolgimento di un numero minimo di giorni di lezione (duecento).Altra Assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni previa disponibilità dei locali.Non possono aver luogo Assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del 10% degli Studenti o dalla maggioranza del Comitato Studentesco. La relativa autorizzazione deve essere richiesta al Coordinatore didattico almeno cinque giorni prima, in via ordinaria e tre giorni prima, in via straordinaria, presentando l’ordine del giorno.Alle Assemblee d’Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli Studenti unitamente all’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata.

c)     Assemblea di classe

E’ consentito lo svolgimento di un’Assemblea di classe al mese nei limiti di due ore di lezione.La richiesta di autorizzazione ad effettuare un’Assemblea di classe, che deve essere presentata al Coordinatore didattico, almeno con tre giorni di anticipo, deve contenere l’ordine del giorno.Non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana.Non possono aver luogo Assemblee di classe nel mese conclusivo delle lezioni.Durante l’Assemblea di classe i docenti sono presenti in istituto e sono tenuti ad intervenire in caso di svolgimento non corretto dell’Assemblea. In casi eccezionali possono sospenderla.

d) Assemblee dei Genitori

I rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell’Istituto.Qualora le Assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente dell’Istituto.L’Assemblea è convocata su richiesta dei genitori.L’Assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che deve essere inviato in visione al Consiglio d’Istituto.Alla Assemblee dei genitori possono partecipare con diritto di parola il Dirigente dell’Istituto e il Coordinatore didattico.

ART. 27 ORGANI COLLEGIALI

Le competenze e il funzionamento degli OO.CC. sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia; essi vengono convocati in via ordinaria e straordinaria almeno cinque giorni prima rispetto alla data della riunione; in caso di urgenza anche 24 ore prima della riunione stessa, con il mezzo più celere, compreso il telefono.

Gli organi scolastici sono:

•              Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva

•              Collegio docenti

•              Consigli di classe

•              Commissione elettorale

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale elettivo costituito da 8 componenti, di cui 2 rappresentanti del personale docente, 1 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 2 dei genitori degli alunni, altrettanti rappresentanti degli studenti, il Coordinatore didattico.

È presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori; il consiglio elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico ausiliario e da un genitore.

Della giunta fanno parte di diritto il Coordinatore didattico, che la presiede in rappresentanza dell’Istituto e il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni da segretario della stessa giunta.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e di Classe, ha potere deliberante su proposta della giunta per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola ed altresì indica i criteri generali relativi alla formazione della classe, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’andamento dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe.

Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell’ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

Il C.I. si riunisce nei locali della Scuola.  La data e l’ora di convocazione, con l’ordine del giorno, sono indicate nella convocazione che il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima.

In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche “ad horam” e con qualsiasi mezzo.

Copia della convocazione e del relativo ordine del giorno dovrà essere affisso nello stesso termine nell’apposito albo della Scuola.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell’apposito albo della Scuola, comunicate all’Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei Genitori degli alunni ed esposte nella sala dei Professori.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente ed ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto.

In particolare:

•              elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal C.I.;

•              cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;

•              formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche;

•              valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;

•              provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe;

•              adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull’autonomia scolastica;

•              promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto;

•              elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, con votazione segreta.

Il Collegio dei Docenti effettuerà nel corso dell’anno scolastico le seguenti riunioni per la trattazione dei principali argomenti sulla pianificazione didattica dell’Istituto:

•              Settembre: definizione del piano attuativo del P.O.F.;

•              Ottobre: adempimenti connessi al piano attuativo del P.O.F.;

•              Gennaio: verifica delle attività, attività di aggiornamento;

•              Aprile: adempimenti riguardanti le carenze formative e i corsi di recupero;

•              Maggio: preliminari per la preparazione del Documento del Consiglio di Classe; adempimenti collegiali definitivi relativi all’adozione dei libri di testo e scelta dei criteri da adottare negli scrutini finali.

Il Consiglio di Classe è composto dai docenti della singola classe, da due rappresentanti eletti tra i genitori degli alunni iscritti alla classe e da due rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe.

I Consigli di Classe sono presieduti dal Coordinatore didattico o da un docente delegato.

Spetta al Consiglio di Classe al completo il compito di formulate al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e oltre alle iniziative di sperimentazione, nonché quello di

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni.

Le competenze relative al coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari, alle valutazioni

periodiche e finali degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.

La Commissione Elettorale viene eletta in seno al collegio dei docenti di norma con cadenza triennale. E’ costituito da due docenti, un alunno e un genitore.

Il suo compito è quello di coordinare tutti gli adempimenti connessi alla elezione degli organi collegiali della scuola secondo la normativa in vigore.

ART.28 II funzionamento degli organi collegiali deve svolgersi nel rispetto delle successive norme e procedure

a)   La    convocazione   del      Consiglio   di       istituto  con comunicazione individuale ai componenti deve essere affissa all’albo generale d’Istituto, disposta con un preavviso di almeno cinque giorni contenere l’ordine del giorno in allegato e, se possibile, i materiali su cui si deve deliberare

b)   Di ogni seduta deve essere redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario e approvato seduta stante o all’inizio della seduta successiva.

c)  Al!e sedute del Consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio (DPR 297/94 ari. 42 )

ART.29 A norma di legge il Consiglio di classe è convocato dal Preside su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri. Il Consiglio di norma si riunisce almeno Ire volte all’anno.

ART.30 II Collegio dei docenti è convocato con avviso affisso all’albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di norma , almeno 5 giorni prima della seduta. Per quanto possibile alla stessa data, presso l’ufficio di Presidenza, debbono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, a disposizione dei componenti il Collegio, i quali, a richiesta, possono averne copia.

ART. 31 SICUREZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/1994 e del Decreto Legge 242/1996 si richiamano i seguenti obblighi per gli Studenti:

Gli Alunni, in qualità di Lavoratori devono:

–       mantenere pulito il luogo di lavoro;

–       lasciare libere da ostruzioni sia all’interno sia all’esterno le vie e le uscite di emergenza;

–       non accedere ad aree riservate;

–       avvertire il Preposto (docente o collaboratore scolastico) immediatamente, al verificarsi di un inconveniente legato al luogo del lavoro che può generare rischio.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 si richiamano i seguenti obblighi per i Preposti e per i Lavoratori:

I docenti, in qualità di Preposti e di Lavoratori devono:

–       osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente scolastico ai fini della protezione collettiva ed individuale;

–       utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza;

–       segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

ART. 32 ADEMPIMENTI DEI GENITORI

Patto educativo di corresponsabilità.

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull’efficacia del processo formativo.

I genitori per una proficua collaborazione scuola-famiglia si impegnano quindi a:

·          collaborare con la scuola sensibilizzando gli studenti ad un impegno costruttivo ed un atteggiamento rispettoso di se, degli altri e dell’ambiente scolastico;

·          rispondere direttamente, anche sotto il profilo economico, dell’operato dei propri figli;

·          verificare periodicamente con i docenti l’andamento didattico-disciplinare degli studenti, le assenze e quanto utile al percorso educativo-formativo dello studente;

·          esercitare il diritto-dovere di partecipare alle riunioni e alle elezioni delle loro rappresentanze negli organi collegiali;

·          visionare il POF;

·          visitare periodicamente il sito web dell’Istituto, costantemente aggiornato con le comunicazioni di interesse generale della scuola. (www.liceoartisticougofoscolo.it);

·          sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità, allegato al presente Regolamento.

Le famiglie sono responsabili delle azioni dei loro minori per danni arrecati a terzi  per “culpa in educando”; il genitore non è sollevato dalla “culpa in educando” per il solo fatto che un danno si sia verificato nel tempo in cui il figlio si trovava sotto la  sorveglianza  dell’insegnante,  valendo  tale  circostanza  soltanto ad escludere la presunzione di “culpa in vigilando”.

A titolo esemplificativo i danni possibili sono quelli arrecati alle persone (fisici, psichici, biologici, morali, etc.), ma anche alle cose (banchi, sedie, attrezzature di laboratori, muri, porte, etc.)

 ART. 33 ADEMPIMENTI DEI DOCENTI

I docenti sono tenuti a registrare la loro presenza in Istituto su apposito registro delle firme, in sala dei professori.

La presenza degli studenti a scuola impone il dovere della vigilanza da parte dei docenti in un rapporto di inscindibilità istruzione/vigilanza.

I docenti sono tenuti a comunicare alla Presidenza i casi di assenze individuali o collettive sistematiche degli studenti, ritenute lesive all’andamento didattico.

La presenza degli studenti a scuola impone il dovere della vigilanza da parte del personale in servizio:

–              durante il regolare svolgimento delle lezioni in un rapporto di inscindibilità istruzione/vigilanza;

–              durante le assemblee studentesche.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART.34 li presente regolamento che è parte integrante del piano educativo di istituto è emesso dal Consiglio d’istituto ai

sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R.. n. 416 deL 31/5/1974 e potrà essere modificato, in tutto o in parte, con la maggioranza assoluta dei componenti, previo inserimento dell’argomento nell’ordine del giorno e invio, per iscritto, delle proposte di modifica ai componenti stessi almeno 10 giorni prima della convocazione del Consiglio.

Alla Presidenza, agli studenti, ai personale docente e non docente è fatto obbligo di assicurare l’osservanza